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                                   STUDIO PERITALE FORENSE

                                 Specialista in analisi Fonica e  Forense

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                                          Prof. Dott. Maurizio Cusimano

                                                 Già consulente emerito di alcune Procure della Repubblica.

                     Presente a Napoli, Caserta, Roma, Torino, Palermo, Milano, Bologna, Parma,  Reggio Calabria.

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"E' un errore capitale teorizzare prima di avere i dati.

Senza accorgersene, si comincia a deformare i fatti per

adattarli alle teorie, invece di adattare le teorie ai fatti"
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Impatto Acustico, previsione e valutazione
Nella L. 447/95 è introdotta la valutazione di impatto acustico ambientale, da eseguire per tutte le attività potenzialmente rumorose (quindi anche per una qualsiasi attività che possiede solo un condizionatore, macchine per la produzione, frigoriferi). La valutazione si svolge nel seguente modo:
sopralluogo presso l’esercizio stesso per accertare lo stato dei luoghi e per identificare la posizione delle sorgenti e recettori sensibili
misurazioni fonometriche per valutare il livello di emissione ed immissione sonora e per verificare il criterio differenziale (ossia se al recettore il livello sonoro supera di 5 o 3 dB - rispettivamente di giorno o di notte - il livello del rumore residuo);
se le emissioni sonore non superano i limiti, il tecnico competente provvederà a dichiarare in una relazione che l'impatto acustico dell'attività rientra nei limiti delle normative vigenti;
se le emissioni sonore superano i limiti, il tecnico competente progetterà un intervento di risanamento o bonifica del rumore e successivamente effettuerà altre misure;
il richiedente dovrà provvedere a consegnare al Comune di appartenenza una copia della relazione tecnica firmata dal tecnico competente e un'altra da archiviare presso la sede dell'attività rumorosa.
Da molti comuni è richiesta anche una relazione di "Previsione di Impatto Acustico" o una "Dichiarazione di Impatto Acustico" da effettuare in via preliminare, quindi mediante modelli di calcolo previsionali del rumore (da certificare comunque in una seconda fase con le misure fonometriche).
Requisiti acustici passivi e classificazione acustica degli edifici
Il DPCM 05/12/97 sulla "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" stabilisce una serie di parametri da rispettare nella costruzione dei nuovi edifici. In particolare, sono definiti l’indice del potere fonoisolante (R’w) e il Livello di rumore di calpestio di solai normalizzato (L’n,w) che dovrebbero esserci tra diverse unità abitative, l’Indice di isolamento acustico standardizzato di facciata (D2m,nt,w) (che è un indice di isolamento acustico con l'esterno, dove quindi rientra la qualità degli infissi, etc) e il Rumore degli impianti a ciclo continuo e discontinuo (LASmax, LAeq) (che è determinato ad esempio anche dal rumore degli scarichi e delle tubazioni dei bagni).

Le procedure per la realizzazione di immobili conformi al DPCM05/12/97 iniziano dalla progettazione e dalla successiva richiesta di "permesso di costruire". I responsabili degli uffici tecnici comunali, che rilasciano il "permesso di costruire", devono verificare la congruenza del progetto con il regolamento edilizio e la legislazione in vigore, incluso il DPCM 05/12/97. I regolamenti edilizi dovrebbero quindi recepire o almeno menzionare il decreto. Per attestare il rispetto dei requisiti acustici, in alcuni casi è richiesto un progetto acustico, in altri un'autocertificazione o l'utilizzo di soluzioni conformi.
Una volta realizzato l'immobile, viene chiesta l'agibilità. In questa fase può eventualmente essere richiesto il collaudo acustico. La responsabilità della conformità delle opere a quanto previsto in sede di progetto spetta al committente e al costruttore, oltre che al direttore dei lavori.

Eventuali sanzioni?
Il DPCM 05/12/97 non prevede sanzioni amministrative dirette nel caso di mancata verifica dei requisiti acustici passivi. Il comma 3 dell'Art. 10 della L. 447/95 tuttavia, prevede che "la violazione ... delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dello Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000."
Sembrerebbe quindi che il recepimento del DPCM 05/12/97 all'interno di leggi regionali o regolamenti edilizi possa introdurre anche lo strumento delle "sanzioni amministrative".
Il mancato rispetto dei valori limite previsti dal decreto, in realtà, può determinare conseguenze di gran lunga superiori alla semplice sanzione amministrativa, determinando, in caso di contenzioso, il ripristino dei requisiti previsti o un risarcimento basato sulla diversa valutazione economica dell'immobile. Non essendo sempre attuabile il ripristino dei requisiti, solitamente si procede ad un risarcimento che viene stabilito, caso per caso, sulla base del danno subito e della tipologia e valore dell'immobile.

Classificazione acustica degli edifici, UNI-11367
Vista la difficile applicabilità del DPCM 05/12/97 e la L. 07/07/2009 che ne limita la forza, in attesa di un riordino della materia, la nuova normativa UNI-11367 (che necessita ancora di un decreto attuativo), in parallelo con l'esperienza nel settore energetico, "definisce, in riferimento ad alcuni requisiti prestazionali egli edifici i criteri per la loro misurazione e valutazione. Su tale base la norma stabilisce inoltre una classificazione acustica (in riferimento ad ognuno dei requisiti), per l'intera unità immobiliare".
Il Tecnico Competente in Acustica
La figura professionale di "tecnico competente in acustica ambientale" è istituita dall' art. 2, commi 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull' inquinamento acustico", quale figura idonea a svolgere attività di misura, di controllo e di risanamento dell'inquinamento acustico nell' ambiente esterno e abitativo.
Il DPCM dei 31/3/98 ha indicato i criteri generali per l'esercizio di tale attività.
Alcuni decreti attuativi della L. 447/95 rendono obbligatoria la figura del "tecnico competente" per lo svolgimento di alcune tipologie di attività nel campo dell'acustica ambientale, in particolare:
il DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" prevede che l'attività di misura sia eseguita da un "tecnico competente";
il DPCM 16 aprile l999, n. 215 "Regolamento recante norme per la determinazione del requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi" stabilisce che l'attività prevista agli artt. 4, 5 e 6 sia eseguita da un "tecnico competente".

 

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