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                                          Prof. Dott. Maurizio Cusimano

                                                 Già consulente emerito di alcune Procure della Repubblica.

                     Presente a Napoli, Caserta, Roma, Torino, Palermo, Milano, Bologna, Parma,  Reggio Calabria.

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Regna un po’ di confusione nell’uso dei termini CTU e CTP, spesso utilizzati come dei sinonimi. Vediamo di fare un po’ di chiarezza, analizzando nel dettaglio le competenze di una e dell’altra figura.

Entrambi svolgono la loro funzione di consulenza nell’ambito di procedimenti giuridici sia civili che penali.

CTU è l’acronimo di Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quella figura di perito che lavora al fianco del Giudice (art.61 del Codice di Procedura Civile) e presta la sua opera di consulenza sulla base di precise competenze stabilite dal Codice di Procedura Civile. Il CTU collabora con il Giudice che gli ha conferito l’incarico in un clima di assoluta fiducia e cooperazione. Il Giudice, infatti, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li sottopone al CTU che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito appunto: Consulenza Tecnica d’Ufficio.

Tuttavia, se la CTU depositata nella causa in oggetto non è abbastanza esaustiva, il Giudice può chiedere al CTU di redigere e depositare dei chiarimenti sulla precedente perizia. Questi chiarimenti possono essere forniti sia verbalmente (in udienza) che per iscritto (tramite il deposito in Cancelleria).

Ma ai fini dell’elaborazione di una sentenza, il Giudice per poter decidere, deve avvalersi anche dell’intervento di altri professionisti. Dopo aver analizzato il punto di vista del consulente d’ufficio, il Giudice deve paragonarlo a quello dei consulenti di parte.

Il ruolo del CTP (acronimo di Consulente Tecnico di Parte) è proprio quello di prestare la propria opera di consulenza, non tanto per il Giudice, ma per le parti in causa.

Sarà ognuna delle parti in causa a decidere a quale libero professionista conferire l’incarico peritale che dovrà affiancare il consulente d’ufficio e, per mezzo delle proprie conoscenze ed esperienze in un determinato settore tecnico, potrà sostenere o criticare le osservazioni da lui fornite.

Di qualsiasi natura sia il caso in cui viene richiesto l’intervento del CTU, il suo compito è comunque quello di tutelare il contraddittorio tra le parti.

Da un’accurata analisi delle consulenze fornite dal CTU e dal CTU avrà luogo la sentenza emessa dal Giudice.

La figura del CTU

I CC.TT.UU. sono dei liberi professionisti iscritti al loro relativo Albo Professionale, Ordine o Collegio oppure alla Camera di Commercio e a sua volta iscritti ad un Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio suddiviso per categorie, sulla base dell’ordine professionale a cui si appartiene: architetti, agronomi, biologi,  geometri, grafologi, ingegneri, interpreti, etc. Tale Albo è tenuto dal Tribunale e, all’occorrenza, usato per nominare il consulente specifico.

Tuttavia, il Giudice, ha la facoltà di nominare anche un perito esterno, non iscritto all’Albo del Tribunale, a condizione che tale decisione venga espressamente e validamente motivata. Questo accade proprio perché il presupposto che motiva la presenza del CTU nel contraddittorio è proprio il rapporto fiduciario e di collaborazione tra lui e il Giudice. Per questo motivo il Giudice può ritenere necessario avvalersi della collaborazione di un consulente “noto all’Ufficio”, cioè al Giudice e non iscritto all’Albo.

Il consulente esterno chiamato dal Giudice può anche rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione. Al contrario, il perito nominato tra gli esperti iscritti all’Albo del Tribunale è obbligato a svolgere l’incarico e può rinunciarvi solo se sussistano particolari motivazioni, ad esempio se abbia un qualsiasi grado di parentela con une delle parti oppure se abbia già prestato la propria opera di consulenza nella stesse causa ma nel grado di giudizio precedente. Nel momento in cui il CTU accetta l’incarico, è chiamato a prestare giuramento in sede di udienza tramite la pronuncia di una precisa formula di giuramento che lo obbliga ad adempiere le funzioni affidategli, avendo l’unico obiettivo di far conoscere al giudice la verità.

Con lo scopo di accelerare il contraddittorio tra le parti, è usuale che il CTU, prima che scada il termine per il deposito della sua consulenza, mandi una bozza della CTU ai CTP. Questi ultimi, entro quindici giorni, hanno la facoltà di presentare delle osservazioni sulla consulenza ricevuta. Su tali osservazioni, il CTU potrà rispondere nella relazione definitiva che depositerà entro il termine stabilito dal Giudice.

Questo procedimento velocizza il confronto tra i consulenti che, in caso contrario, dovrebbero paragonare i loro pareri solo allo scadere di ogni termine e, quindi, in maniera molto più lenta. Così facendo, invece, si evita almeno un’udienza e accorciano i tempi della giustizia al fine di arrivare il prima possibile ad una sentenza.

 

Il compenso del CTU

In via generale, il compenso del CTU è a carico delle parti, in solido tra loro. Tuttavia, il Giudice può anche stabilire che sia a carico di una sola delle parti. Spesso il Giudice statuisce un acconto a carico di una o di entrambe le parti che funge da fondo spese per l’espletamento delle operazioni peritali.

Per quanto riguarda, invece, il compenso vero e proprio del CTU esso dipende dalla tipologia di consulenza realizzata. Per alcune tipologie di consulenza è prevista una tariffa fissa, per altre una percentuale relativa al valore della causa. Per altre tipologie ancora, invece, (consulenze di particolare difficoltà) il compenso è stabilito a vacazione, cioè ad ora.

In ogni caso, sarà lo stesso CTU, che dopo aver depositato la consulenza tecnica in Cancelleria, deposita anche una "nota spese” con cui richiede la liquidazione del compenso per le sue competenze.

Il Tribunale, valuta che la richiesta sia adeguata al lavoro espletato e, nel caso contrario, dopo aver ridotto la parcella, emette un decreto di liquidazione, il quale, dopo venti giorni dalla notifica, diviene esecutivo.

La figura del CTP

Anche il Consulente Tecnico di Parte è un libero professionista, iscritto all’Albo di appartenenza della categoria in cui opera, e svolge la propria funzione di consulenza a favore di una delle parti in causa.

Il Giudice, nell’ambito di un giudizio, tramite un’ordinanza, stabilisce il termine entro il quale le parti possono nominare il proprio consulente tecnico.

Il compito del CTP sarà quello di affiancare il CTU in ogni sua azione di consulenza, al fine di sostenere o contestare le osservazioni da lui prodotte.

Il primo incarico del consulente di parte, dopo essere stato nominato, è quello di assistere alle operazioni peritali svolte dal consulente tecnico d’ufficio, partecipare alle udienze e alla camera di consiglio ogniqualvolta il consulente del Giudice vi prende parte.

Il CTP assume un ruolo fondamentale, poiché, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, tutela l’interesse della parte che l’ha nominato che, altrimenti, dovrebbe affidarsi solo ed esclusivamente al Giudice per difendere i propri diritti.

E' infatti, proprio la parte che lo ha nominato che si occuperà anche, di pagare il Consulente Tecnico di Parte sulla base di una parcella professionale ed alle tariffe vigenti nel settore in cui opera.

La parte, al massimo, può recuperare le spese di CTP solo in caso di vittoria, attribuendole alla parte soccombente.

Va detto, per essere più precisi, che il CTP non deve essere obbligatoriamente iscritto ad un Albo professionale. Tuttavia, è chiaro che, al fine di svolgere il proprio incarico di consulenza nel miglior modo possibile, è auspicabile che la parte si affidi ad un professionista, che in quanto tale sarà iscritto ad un Albo.

Dal momento che la nomina di consulenti di parte non è un obbligo, bensì una facoltà, il consulente non ha l’obbligo di prestare giuramento e può rifiutare l’incarico senza alcuna motivazione.

CTU e CTP rappresentano, dunque, due strumenti come tanti altri a disposizione dei cittadini che intendono far valere i propri diritti di fronte ad un Giudice e, si auspica, svolgano le loro funzioni con il solo intento di tutelare la giustizia.

         

 

 

 

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